Cosa bisogna sapere sul ritiro della patente moto, in particolare quando si verifica e come riavere il documento di guida
Quando si verifica il ritiro della patente della moto? E come fare per riaverla? Il ritiro patente, previsto dall’articolo 216 del Codice della Strada, è una sanzione accessoria ad alcune infrazioni particolarmente gravi, come la guida in stato di ebbrezza o il superamento dei limiti di velocità (oltre certe soglie). Per ritiro della patente si intende la materiale sottrazione del documento di guida da parte degli agenti di polizia a seguito della violazione commessa: dal ritiro possono poi derivare la sospensione della patente per un determinato periodo di tempo o addirittura la revoca.
RITIRO PATENTE MOTO: COME AVVIENE
Nelle ipotesi in cui, in base alle norme del Codice della Strada, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, il documento viene ritirato, contestualmente all’accertamento dell’infrazione, dall’organo accertatore e inviato, entro i 5 giorni successivi, alla Prefettura del luogo in cui è avvenuta la violazione. Dopodiché il Prefetto competente notifica i procedimenti e i provvedimenti adottati (sospensione o revoca a seconda della gravità dell’infrazione) sulla patente ritirata al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Importante: sempre 5 giorni dopo il ritiro materiale, e solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida in determinate fasce orarie, e comunque di non oltre 3 ore al giorno, per ragioni di lavoro o per prestare assistenza a una persona disabile.
Il ritiro della patente non si applica se il trasgressore è minorenne: al suo posto è disposta la revisione del documento.
RITIRO PATENTE MOTO: COME RIAVERE IL DOCUMENTO
Dopo il ritiro della patente moto, il conducente può richiedere la restituzione del documento solo nei seguenti casi:
– in seguito a ricorso al Prefetto qualora sia dimostrata l’infondatezza della violazione. Se vince il ricorso l’interessato può chiedere immediatamente la restituzione della patente;
– dopo aver adempiuto all’omessa prescrizione che ha generato il ritiro della patente, previo accertamento. Ovviamente se dal ritiro della patente ne consegue la sospensione, per riavere il documento è necessario attendere che termini il periodo di sospensione. In certi casi la restituzione della patente può essere subordinata al superamento di una visita medica presso la Commissione medica locale;
– qualora il Prefetto ometta di emanare l’ordinanza di sospensione della patente nei termini previsti (entro 15 giorni dalla ricezione della patente ritirata e del relativo verbale).
Il ritiro e la successiva restituzione della patente devono essere annotate sulla patente stessa (art. 216 comma 3 CdS).
RITIRO PATENTE DELLA MOTO IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO
È previsto che il ritiro della patente possa applicarsi non solo come sanzione accessoria di una violazione stradale ma anche in conseguenza di un’ipotesi di reato (articolo 223 del Codice della Strada). Nello specifico, in tutte le ipotesi di reato per le quali sono previste la sospensione o la revoca della patente, l’organo di polizia che ha accertato la violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, insieme al rapporto, entro 10 giorni alla Prefettura competente. Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 2 anni (che salgono a 3 o perfino a 5 nelle ipotesi di omicidio o lesioni personali colpose e di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime). Se la sentenza di condanna non è definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente può essere prorogata fino ad un massimo di 10 anni.
RITIRO PATENTE MOTO: SANZIONI PREVISTE
Chi guida un veicolo a motore, moto comprese, nel periodo di ritiro della patente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 2.046 a 8.186 euro. Si applica inoltre la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di recidiva, la sanzione accessoria della confisca amministrativa. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi.