Cambia l'utilizzo dei monopattini elettrici: le nuove regole 2022 da rispettare dopo l'approvazione definitiva del decreto Infrastrutture
La legge di conversione del decreto Infrastrutture e Trasporti 2021 ha ritoccato le regole per l’uso dei monopattini elettrici, anche se per il momento sono rimaste fuori le modifiche più attese come il casco (anche) per i maggiorenni, l’assicurazione RCA obbligatoria, il targhino e la patente. Comunque le novità non mancano di certo, pertanto nei prossimi paragrafi trovate tutte le regole introdotte.
MONOPATTINI ELETTRICI: REGOLE CONFERMATE
Iniziamo con le regole sui monopattini elettrici, così come introdotte dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e poi modificate dal decreto Milleproroghe 2020, che sono state confermate:
– i monopattini elettrici sono considerati velocipedi e pertanto soggetti alla medesima regolamentazione (art. 50 del Codice della Strada) salvo se indicato diversamente;
– sono ammessi solo monopattini con motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kW;
– i monopattini elettrici non devono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore in quanto destinati esclusivamente all’uso con postura in piedi.
– l’uso dei monopattini elettrici è riservato solamente a utilizzatori di almeno 14 anni di età. Per gli utilizzatori minorenni è richiesto l’uso del casco protettivo obbligatorio;
– i conducenti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
– assoluto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare o farsi trainare da altri veicoli. L’utilizzo del monopattino è sempre singolo;
– i servizi di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, devono prevedere l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso.
MONOPATTINI ELETTRICI: NUOVE REGOLE 2022 DAL DECRETO INFRASTRUTTURE
Ed eccoci adesso alle novità sulla circolazione dei monopattini elettrici che saranno valide dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Infrastrutture, quindi a fine 2021 e dal 2022 in avanti.
– A decorrere dal 1° luglio 2022 i monopattini elettrici commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024;
– da mezzora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e anche di giorno qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini elettrici possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Nello stesso ambito temporale l’utilizzatore del monopattino deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
– è vietata la circolazione dei monopattini elettrici sui marciapiedi, su cui possono essere condotti esclusivamente a mano. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile;
– i monopattini elettrici possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi (leggi un approfondimento su quest’ultima parte controversa);
– i monopattini elettrici non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. E di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione;
– è vietato parcheggiare il monopattino sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;
– gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via;
– capitolo sanzioni: chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (p.es. potenza superiore a 0,50 kW, ecc.) è punito con una multa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo. Chi parcheggia il monopattino sul marciapiede, al di fuori delle aree e degli stalli riservati, è punito con una multa da 41 a 168 euro. Per le altre infrazioni la multa è da 50 a 250 euro.