Novità per i monopattini elettrici: cosa cambia dal 30 settembre 2022 quando inizia ad applicarsi la nuova normativa che definisce le caratteristiche tecniche
Per i tanti possessori di monopattini elettrici la data del 30 settembre 2022 è molto importante perché da quel giorno iniziano ad applicarsi le norme del decreto MIMS 18 agosto 2022 che definisce le specifiche tecniche dei monopattini ammessi a circolare in Italia, introducendo novità sugli indicatori di svolta e sull’impianto frenante. Vediamo cosa cambia in concreto.
MONOPATTINI ELETTRICI: NORMATIVA SPECIFICA APPROVATA CON IL DECRETO 18 AGOSTO 2022
I monopattini elettrici, anche se legalmente sono equiparati ai velocipedi, presentano caratteristiche tecniche decisamente diverse. Per questo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha deciso di adottare, ai fini della sicurezza, un’apposita normativa riguardante questi mezzi, che stabilisce dettagliatamente le caratteristiche di costruzione che devono avere (approfondisci qui). Introdotta dal già citato decreto MIMS 18/8/22, la disciplina si rivolge sia alle aziende produttrici dei monopattini che ai consumatori, affinché possano accertarsi che il veicolo acquistato (o da acquistare) rispetti le norme.
MONOPATTINI ELETTRICI: NOVITÀ SU FRENI E INDICATORI DI SVOLTA
Nel dettaglio la nuova “Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica” definisce le caratteristiche tecniche generali dei veicoli e, più approfonditamente, quelle dell’impianto frenante, delle luci, degli indicatori di svolta, dei catadiottri e del segnalatore acustico. Le novità più importanti riguardano proprio i freni e gli indicatori luminosi di svolta. In particolare la normativa stabilisce che:
– i monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante dev’essere indipendente per ciascun asse e tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione), oppure sul mozzo, oppure, in generale, sugli organi di trasmissione;
– gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra e posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all’asse longitudinale del veicolo, a una altezza compresa tra un minimo di 150 mm e un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi (art. 224 del regolamento CdS), con alcune specifiche.
MONOPATTINI ELETTRICI: COSA CAMBIA DAL 30 SETTEMBRE 2022 (E POI DAL 1° GENNAIO 2024)
Il decreto del MIMS prevede che la nuova normativa con le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici venga applicata obbligatoriamente a tutti i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Pertanto i monopattini venduti da questa data dovranno avere, tra le altre cose, i freni su entrambe le ruote e le luci di svolta.
Invece i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024. Sarà richiesto di utilizzare kit appositamente previsti per ciascun modello di monopattino che garantiscano il mantenimento della conformità alla direttiva 2006/42/CE. I possessori di monopattini già circolanti (prima del 30/9/22) hanno dunque poco più di 1 anno, esattamente 15 mesi, per adattare il proprio mezzo alla nuova disciplina.