Incidente con casco non omologato, niente risarcimento

Incidente con casco non omologato, niente risarcimento

Cosa succede se si fa un incidente con casco non omologato? Si rischia di non ottenere alcun risarcimento oppure un indennizzo fortemente ridotto

di 
13 Marzo 2020 - 00:00

Nell’ipotesi di un incidente in moto con casco non omologato l’assicurazione può negare il risarcimento. L’articolo 171 del Codice della Strada prevede infatti che, durante la marcia, i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli indossino obbligatoriamente, tenendolo regolarmente allacciato, un casco protettivo conforme ai tipi omologati. Quindi non solo devono indossarlo, ma il casco dev’essere anche ‘omologato’, ossia conforme a determinate specifiche (validate in Italia dalla sigla E3-05). Pertanto andare in moto con un casco non omologato equivale a non averlo affatto, con tutte le conseguenze del caso: multa da 83 a 333 euro, fermo amministrativo della moto per 60 giorni e -5 punti sulla patente. E niente risarcimento, o risarcimento ridotto, in caso di sinistro, anche senza responsabilità.

INCIDENTE CON CASCO NON OMOLOGATO E RISARCIMENTO

Conseguenza, quest’ultima, confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Che ha preso in esame il caso di una donna caduta dalla moto a causa di un improvviso attraversamento di cani sulla carreggiata, a cui l’assicurazione ha negato parte dell’indennizzo perché al momento del sinistro indossava un casco non a norma (il classico casco a scodella, vietato per le moto nell’intera UE). Gli Ermellini hanno ribadito che l’omesso uso del casco protettivo di tipo omologato da parte di un motociclista vittima di incidente, può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, configurando quindi un concorso di colpa. Tuttavia è necessario che l’infrazione influisca concretamente a causare il danno, come da perizia.

Incidente con casco non omologato risarcimento

INCIDENTE CON CASCO NON A NORMA: QUANDO C’È CONCORSO DI COLPA

Nel caso specifico, infatti, la persona danneggiata ha visto ridursi il risarcimento perché è stato riconosciuto in sede giudiziale che l’uso di un casco omologato avrebbe evitato le lesioni subite. O comunque le avrebbe ridotte considerevolmente. Viceversa il rimborso sarebbe risultato completo se si fosse accertato che il casco, seppur non conforme, non avrebbe potuto impedire in alcun modo la lesione. In effetti se un motociclista cade dalla moto per colpa altrui e si rompe una gamba, alla compagnia assicurativa interessa poco se in quel momento indossava un casco omologato o meno, essendo totalmente ininfluente sulla dinamica del sinistro. Non c’è pertanto concorso di colpa. Il discorso cambia se per la caduta batte la testa e si procura un trauma che un casco a norma avrebbe potuto evitare.

IL CONDUCENTE È RESPONSABILE DELL’USO DEL CASCO ANCHE DEL PASSEGGERO

Giova infine ricordare che il conducente di una moto è responsabile dell’uso corretto del casco da parte del passeggero. E deve accertarsi sia che venga indossato e sia che risulti omologato. Altrimenti rischia di risponderne in solido (e con lui il proprietario del mezzo, se persona diversa) nel caso di incidente stradale che coinvolge il passeggero.

Commenta con la tua opinione

X