Danni al passeggero della moto: chi risarcisce?

Danni al passeggero della moto: chi risarcisce?

Nel caso di danni al passeggero della moto, chi risarcisce? L'assicurazione del conducente della moto su cui viaggiava o l'altra? Ecco cosa prevede il codice

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24 Giugno 2020 - 00:00

Chi risarcisce i danni al passeggero della moto? Per la legge italiana non ci sono dubbi: il risarcimento è garantito dall’assicurazione del conducente della moto su cui si trovava al momento dell’incidente, a prescindere che il sinistro abbia visto il coinvolgimento di altri mezzi e dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli (auto o moto non fa differenza) coinvolti nel sinistro, come peraltro dispone l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE IN MOTO: ONERI DEL PASSEGGERO

Dunque il passeggero della moto, detto anche ‘terzo trasportato’, ha diritto ad essere sempre risarcito, tralasciando chi abbia provocato lo scontro. Gli spetta però l’onere di dimostrare che i danni fisici subiti siano stati effettivamente causati dall’incidente (ossia che si trovava in sella al motociclo o ciclomotore quando è avvenuto il sinistro), un adempimento che le assicurazioni richiedono per ridurre al minimo il rischio di truffe. Non è sufficiente una semplice autodichiarazione, occorre dimostrare coi fatti di essersi infortunati cadendo dalla moto su cui si era trasportati. Presentando per esempio il verbale delle Forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, il referto ospedaliero o degli esami medici, oppure la testimonianza dei presenti sul posto.

DANNI MATERIALI AL PASSEGGERO DELLA MOTO

Importante: abbiamo scritto che al passeggero della moto spetta sempre un risarcimento, e in effetti è così. Ma solo nel caso di danni fisici! I danni alle cose di proprietà del trasportato sono infatti risarciti a condizione che egli non sia legato da specifiche relazioni di parentela o societarie con il proprietario o con il conducente della moto. I gradi di parentela che escludono l’indennizzo dei danni materiali sono coniuge, genitori, figli, nipoti (figli dei figli), nonni, bisnonni e suoceri. L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni prevede poi delle eccezioni che contemplano la possibilità, per il passeggero, di richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del conducente responsabile, anche se costui non coincide con il conducente della moto su cui viaggiava. Ciò può accadere:

– se il veicolo del responsabile civile è coperto per un massimale superiore a quello della moto su cui era a bordo al momento del sinistro;

– se l’assicurazione del responsabile civile esercita la possibilità di intervenire nel giudizio estromettendo la compagnia della moto, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;

– inoltre la compagnia assicurativa che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

QUANDO L’ASSICURAZIONE NON PAGA I DANNI FISICI AL PASSEGGERO DELLA MOTO

Il passeggero della moto può vedersi negare o ridurre il risarcimento dei danni fisici solo se si dimostra un suo comportamento colposo o doloso che ha contribuito ad aggravare o addirittura a causare il danno subito. Per esempio se in preda ai fumi dell’alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha disturbato il conducente fino a fargli perdere il controllo del mezzo. O se si trovava in sella a un ciclomotore senza posto per il passeggero. Oppure, esempio classico per le due ruote, se indossava un casco non omologato, come quello ‘a scodella’.

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