Bici e piste ciclabili: le novità del Codice della Strada 2025

Bici e piste ciclabili: le novità del Codice della Strada 2025

Scopri le novità introdotte per le bici dal Codice della Strada 2025: distanza di sicurezza laterale, luci diurne e riordino delle strade ciclabili

16 Dicembre 2024 - 20:40

La legge che revisiona parzialmente il Codice della Strada è entrata in vigore il 14 dicembre 2024 introducendo delle novità anche per chi si sposta in bicicletta. Tra le modifiche più importanti ci sono la definizione di una distanza di sicurezza che dev’esserci tra auto e bici in fase di sorpasso e il riordino di alcuni dispositivi come le corsie ciclabili, le corsie per doppio senso ciclabile, le case avanzate (ora ridenominate zone di attestamento ciclabile) e le strade urbane ciclabili. Occorre subito premettere che buona parte delle nuove norme non piacciono alle associazioni dei ciclisti perché molto spesso, a loro parere, si traducono in restrizioni e obblighi che rischiano di penalizzare ulteriormente chi utilizza le biciclette.

  1. Distanza laterale di sicurezza
  2. Luci diurne
  3. Corsie ciclabili
  4. Corsie per doppio senso ciclabile
  5. Case avanzate
  6. Strade urbane ciclabili
  7. Corsie bus + bici

DISTANZA LATERALE DI SICUREZZA

La nuova formulazione dell’articolo 148 comma 9-bis del Codice della Strada prevede che il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore debba essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. L’eventuale violazione è punita con una multa da 167 a 665 euro e la perdita di 5 punti patente.

Questa norma rappresenta certamente un passo avanti per la sicurezza anche se resta il dubbio sull’effettiva applicazione e monitoraggio, specie nelle città con carreggiate strette, visto che il metro e mezzo sarà obbligatorio solo “ove le condizioni della strada lo consentano”, lasciando quindi molto margine alla discrezionalità.

LUCI ANCHE DI GIORNO

La disposizione dell’art. 153 comma 1 CdS di tenere accese le luci di posizione non solo nelle ore notturne ma anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, è stata adesso estesa anche alle biciclette (prima riguardava solo i veicoli a motore). I ciclisti hanno dunque l’obbligo di accendere le luci di posizione pure di giorno in condizioni di scarsa visibilità.

CORSIE CICLABILI

Riguardo le corsie ciclabili, rispetto a prima viene introdotto l’obbligo per il progettista del Comune di verificare che non sia possibile adottare, al posto della corsia ciclabile, la fattispecie classica della pista ciclabile come definita dal DM 557/1999 (ad esempio, per indisponibilità dello spazio necessario a garantire in modo continuativo per tutto l’itinerario una larghezza della pista di 1,50 metri).

La doppia fattispecie di corsie ciclabili a uso esclusivo e a uso promiscuo resta vigente, come emerge da un’attenta lettura della nuova definizione del dispositivo in questione: il nuovo CdS definisce infatti la corsia ciclabile come corsia “idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli”, così riconoscendo nei fatti che esiste anche quella a uso esclusivo, per sola circolazione delle bici.

Bici da passeggio

CORSIE PER DOPPIO SENSO CICLABILE

Anche per le corsie per doppio senso ciclabile, l’unica prescrizione nuova immediatamente operativa è l’obbligo per il progettista del Comune di verificare che non sia possibile adottare, al posto della corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, la fattispecie classica della pista ciclabile in sede propria in senso opposto a quello degli altri veicoli, ai sensi del già citato DM 557/1999 (ad esempio, per indisponibilità dello spazio necessario a installare i separatori longitudinali fisicamente invalicabili larghi almeno 0,50 metri).

CASE AVANZATE (ORA ZONE DI ATTESTAMENTO CICLABILE)

Come già anticipato, la riforma del CdS ha rinominato il dispositivo della casa avanzata in ‘zona di attestamento ciclabile‘, limitandola adesso alle sole strade con una corsia per senso di marcia e alla presenza di una corsia o pista ciclabile lungo la strada. Ricordiamo che la zona di attestamento è il tratto di carreggiata destinato all’accumulo dei veicoli  in attesa del verde semaforico, per sua natura generalmente suddiviso in corsie specializzate separate.

STRADE URBANE CICLABILI

La strada urbana ciclabile, che prima era una strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi, ora diventa una “strada urbana a unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi”. In sostanza, la definizione si dilata perché vengono meno i necessari requisiti della pavimentazione e del marciapiede nonché la segnaletica orizzontale.

CORSIE BUS + BICI

La riforma del CdS ha eliminato formalmente la possibilità, introdotta nel 2020, di condividere le corsie dei mezzi pubblici con le biciclette, ma ha mantenuto comunque aperta la possibilità di creare corsie riservate a più categorie di veicoli, incluse le biciclette, attraverso altre normative.

Commenta con la tua opinione

X