Sinistri stradali: quando l’erario può chiedere i danni?

Sinistri stradali: quando l’erario può chiedere i danni?

Chi gira su strada, si imbatte quotidianamente in strutture che in teoria dovrebbero difendere il malcapitato motociclista, ma che invece troppo spesso possono rivelarsi delle vere trappole. E’ sempre possibile rivalersi in caso di incidente?  Potete provare ad affrontare buche, crateri, ghiaino, dossi, pozzanghere … addobbando le vostre Gs e affini con protezioni e ruote […]

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30 Marzo 2013 - 00:00

Chi gira su strada, si imbatte quotidianamente in strutture che in teoria dovrebbero difendere il malcapitato motociclista, ma che invece troppo spesso possono rivelarsi delle vere trappole. E’ sempre possibile rivalersi in caso di incidente?
 

Potete provare ad affrontare buche, crateri, ghiaino, dossi, pozzanghere … addobbando le vostre Gs e affini con protezioni e ruote artigliate atte ad affrontare il più ostico raid africano, dotandole eventualmente anche di un Uzi sul manubrio per annichilire eventuali ciclisti indisciplinati, ma dovete rassegnarvi, sono sempre in agguato ostacoli più coriacei di voi: fabbricati di svariata natura, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, alberature, pali dell’ illuminazione pubblica, rocce affioranti, cassonetti etc. moreTrattasi di strutture che se vengono collocate contravvenendo alle più elementari disposizioni di sicurezza possono rendersi pericolose, come è immaginabile, dunque quando sono coinvolte in un sinistro non ti aspetti che l’ente esiga pure di essere indennizzato dalla assicurazione, nonostante la sua negligenza.

  • In quali contesti l’ente non può chiedere i danni?

Se la struttura contro la quale si va ad impattare rappresenta effettivamente una insidia o un trabocchetto, non evitabile anche assolvendo al dovere di diligente condotta del veicolo. Insomma qualora si riscontri una evidente anomalia. Siamo vittime, non dei danneggianti, quando nel nostro agire è assente l’imprudenza o l’imperizia, infatti è logico che la responsabilità dell’ente gestore viene
meno, in parte, quando il fatto accade per un comportamento colposo dell’utente della strada. In altri termini il carattere di insidia è legato ad ogni situazione di pericolo occulto non prevedibile e qualora le sue conseguenze si fossero potute limitare prestando maggiore cautela, la responsabilità del gestore può essere diminuita proporzionalmente. Per tanto, se abbiamo inciso o divelto con la nostra carena qualche pertica del comune, prima di farla ripristinare a discapito della nostra tasca, è opportuno valutare se sia stata legittimamente collocata in quel maledetto punto ed eventualmente opporsi all’ente controdeducendo , dimostrando di aver noi stessi sofferto un danno (art. 2051c.c.), evidenziando il nesso di causalità tra il sinistro e l’ostacolo. Attenzione, quando chiediamo i danni al nostro Comune di residenza, anche per una buca, questi può eccepire che l’insidia non sia sconosciuta perché teoricamente dovremmo conoscerla (specie piccoli comuni, se abitiamo ad es. Roma l’estensione territoriale gioca a nostro favore ) e prestare cautela, ciò potrebbe significare concorso di colpa.

  • E’ soprattutto una questione di distanze, protezioni e segnalazioni.

Gli adempimenti relativi alla segnalazione degli ostacoli sono rintracciabili nel c.d.s., come le caratteristiche dei segnali del resto. Ma per quanto concerne le strutture, che potrebbero essere ancora più pericolose, vanno richiamate fonti esterne al c.d.s. ,pensiamo ai lampioni, devono essere collocati nel modo prescritto dal dettato CEI 64-7 Art 3.6.1 :

“Distanza minima dei sostegni e di ogni altra parte dell’impianto dai limiti della carreggiata, fino ad un’altezza di 6 m dal piano della pavimentazione stradale .

Per strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura: 0,5 m netti

In ogni caso occorre che la posizione del palo sia scelta in modo da assicurare un passaggio della larghezza minima di 0,9 m verso il limite esterno della sede stradale; per i marciapiedi di larghezza insufficiente, il sostegno va installato, per quanto possibile, al limite della sede stradale.

Per strade extraurbane e urbane prive di marciapiedi con cordonatura: 1,4 m netti

Distanze inferiori, previo benestare dell’ente proprietario della strada possono essere adottate nel caso che la configurazione della banchina non consenta il distanziamento sopra indicato; distanze maggiori devono essere adottate nel caso di banchine adibite anche alla sosta dei veicoli.” Fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali, gli ostacoli fissi, centrali e laterali entro i 5,00 metri dal ciglio esterno della strada dovrebbero essere protetti da barriere di sicurezza omologate, in ottemperanza al DM 223/92. Da considerare anche che nelle strade extraurbane e nelle strade urbane con velocità di progetto superiore a 70 Km/h, secondo quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalle norme UNI EN 1317, le barriere di sicurezza diventano d’obbligo.

Ovviamente queste sono le misure minime…

… ma chi realizza l’opera, tenendo conto della sicurezza stradale dovrebbe operare considerando, accanto alla celerità di progetto, il volume di traffico, il raggio di curvatura dell’asse stradale, la pendenza della scarpata, l’evidenza dell’ostacolo, l’assorbimento delle barriere… non si dovrebbe certo correre ai ripari con posticce fettucce a bande bianco-rosse ad evidenziare un palo sito ove non dovrebbe stare! Né tantomeno è auspicabile piazzare ex post intorno al lampione una sorta di transenna forgiata dal fabbro del paese, poiché la barriera deve servire a proteggere chiunque, centauri compresi. Attenzione alla installazione, è necessario garantire il margine di deflessione e lo sviluppo lineare minimo previsti dal certificato di omologazione della barriera utilizzata, passaggio pedonale libero di almeno 90 cm per non ostacolare i diversamente abili. Ad ogni modo le alternative per viaggiare in sicurezza ci sarebbero: pali di illuminazione a sicurezza passiva, in accordo alla Norma UNI EN 12767 e guard rail salva motociclisti su tutte le strade. Se quindi ritenete che il danno non sia il risultato della vostra condotta non resta che fotografare la scena, far verbalizzare l’accaduto dalla forze dell’ordina ed eventualmente opporsi all’ente che vi presenta il conto, ma che non ha rispettato le prescrizioni in materia di sicurezza.

 

 

 

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