Motociclista cade sul fango, paga l’ente proprietario della strada che non ha ripulito
Se l’asse viario è importante, vi è precisa responsabilità per il mancato intervento di pulizia del manto stradale in caso di forti piogge o comunque detriti presenti sulla carreggiata.Così con la Corte di cassazione, con una sentenza del 18 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso dell’ente gestore dell’infrastruttura, ritenendola responsabile dello sbandamento di una moto […]
Se l’asse viario è importante, vi è precisa responsabilità per il mancato intervento di pulizia del manto stradale in caso di forti piogge o comunque detriti presenti sulla carreggiata.
Così con la Corte di cassazione, con una sentenza del 18 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso dell’ente gestore dell’infrastruttura, ritenendola responsabile dello sbandamento di una moto su un’importante arteria del raccordo di una grande città, per la presenza di detriti a seguito di pioggia torrenziale del giorno prima.
E’ ritenuto responsabile l’ente proprietario della strada, se la moto, per via del fango depositatosi sul fondo, sbanda e cade: il proprietario dell’asse viario avrebbe dovuto rimuoverli tempestivamente.
Gli avvocati hanno sottolineato che l’ente doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada e a mentenerla in condizioni ottimali d’impiego. E, nonostante la notevole estensione e la frequenza d’uso, l’ente doveva svolgere sull’infrastruttura di collegamento un continuo ed efficace controllo per impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. In particolare nella sentenza si legge che “il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 del codice civile debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti”.
La terza sezione civile, dunque, sottolinea che l’ente è tenuta a rigorosi controlli non soltanto in virtù della estensione chilometrica della strada, ma anche in base alla sua importanza, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico consente, in quanto tali caratteristiche determinano maggiori aspettative degli utenti. In virtù dei fatti sopra citati il tribunale civile ha condannato l’ente proprietario della strada a risarcisce le vittime dell’incidente e pagare le spese processuali.
sentenza 21508, sezione Terza, del 18-10-2011