Cosa succede nella malaugurata ipotesi di incidente con una moto non assicurata o non identificata? Scopri le carte da giocarsi per ottenere lo stesso il risarcimento
In teoria chi resta coinvolto in un incidente con una moto non assicurata o non identificata potrebbe passare dei guai molto seri, col rischio di non riscuotere alcun indennizzo. In pratica, per fortuna, le vittime di questo tipo di situazioni sono tutelate da un organismo, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte in cui un sinistro stradale vede partecipe un veicolo non assicurato o non identificato, risarcendo la parte danneggiata.
INCIDENTE CON MOTO NON ASSICURATA: COSA FARE
Nell’ipotesi di un incidente con una moto non assicurata (ovviamente la procedura è la stessa se al posto della moto c’è un’auto o un qualsiasi altro mezzo), bisogna attivarsi immediatamente perché il rimborso delle spese sostenute per i danni non è automatico e va richiesto entro un termine prestabilito. Innanzitutto subito dopo il sinistro è consigliabile compilare comunque il Modulo CAI, non tanto a fini risarcitori ma per entrare in possesso dei dati anagrafici della controparte non assicurata, nonché del numero della sua patente e della targa, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per annotare eventuali testimoni. Se la controparte, che già è in grave torto essendo senza copertura assicurativa, si mostra pure poco conciliante, rifiutandosi per esempio di fornire i propri dati, non è il caso di agitarsi. Anche senza la compilazione del modulo CAI l’istanza presso il Fondo di Garanzia può comunque procedere.
IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Per ottenere il risarcimento in seguito a incidente con auto o una moto non assicurata bisogna dunque affidarsi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la CONSAP (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici). Istituito con la legge 990/1969 e disciplinato oggi dagli articoli 283 e successivi del Codice delle Assicurazioni, il Fondo di Garanzia opera attraverso le cosiddette compagnie assicuratrici ‘designate’, che cambiano periodicamente e sono diverse da regione a regione, a cui spetta liquidare il danno per il sinistro come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Le somme anticipate dalle imprese designate sono poi rimborsate dalla CONSAP, che a sua volta si finanzia mediante un prelievo del 2,5% su tutti i contratti RC auto/moto stipulati dai conducenti. Una volta liquidato il danno, il Fondo procede con l’azione di rivalsa verso l’effettivo responsabile del sinistro (se identificato).
INCIDENTE CON MOTO NON ASSICURATA: LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Per avanzare la richiesta di risarcimento di un danno causato da un sinistro con moto non assicurata, si deve compilare in ogni sua parte un apposito modulo scaricabile sul sito della CONSAP. Il modulo, compilato, stampato e firmato, va inviato per raccomandata, con tutti gli allegati richiesti (copia documento d’identità del richiedente, documentazione attestante i danni a cose e/o persone subiti, ogni altro documento utile a sostenere la richiesta d’indennizzo) alla compagnia assicurativa designata; e per raccomandata o PEC (richiestedirisarcimento@pec.consap.it), senza allegati, anche alla stessa CONSAP. Il termine per l’invio della richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia è entro due anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente. Tuttavia, poiché per i sinistri con decesso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni, in questo caso estremo la richiesta di indennizzo può essere inoltrata entro tale tempistica.
INCIDENTE CON MOTO NON ASSICURATA: LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO
Dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento, la compagnia assicuratrice designata dal Fondo verifica se effettivamente la moto che ha causato l’incidente non era coperta da assicurazione oppure se non risulta identificata. Nella prima ipotesi (veicolo senza assicurazione), i danni alle cose e alle persone sono risarciti integralmente. In caso di veicolo non identificato, invece, si riconoscono per intero soltanto i danni alla persona: ai danni materiali si applica infatti una franchigia di 500 euro e c’è il rimborso solo se contestualmente ci sono stati gravi danni alla persona. Entro 60 giorni dalla richiesta, l’impresa designata formula al danneggiato un’offerta di risarcimento, oppure gli comunica i motivi per cui ritiene di non dover formulare nessuna offerta. Se la documentazione ricevuta è incompleta, la compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni, con termini momentaneamente sospesi.
INCIDENTE CON MOTO NON ASSICURATA: MASSIMALI
L’intervento del Fondo di Garanzia in caso di incidente con moto non assicurata è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. Dal 11 giugno 2017 il massimale è fissato, per sinistro, in 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e in 1.220.000 in caso di danni alle cose. Precedentemente, dalla data dell’11 giugno 2012, era invece di 5.000.000 per i danni alla persona e di 1.000.000 per i danni alle cose, sempre per sinistro.